Art. 2 · LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

Art. 2

LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

In vigore dal 6 mar 1962
Per i dipendenti previsti nel secondo comma dello della legge 3 aprile 1958, n. 471, l'utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre Amministrazioni.
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