Art. 1 · LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

Art. 1

LEGGE 2 febbraio 1962, n. 37

In vigore dal 6 mar 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il beneficio, di cui all' della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianità e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio è equiparato al personale delle carriere di concetto.
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