Convenzione›Titolo I
Art. 7
16 / 78In vigore dal 28 giu 1962
I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle
Autorità locali dello Stato di residenza i nomi e gli indirizzi dei funzionari e degli impiegati da loro dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-7