Art. 6
ConvenzioneTitolo I

Art. 6

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In vigore dal 28 giu 1962
I funzionari consolavi titolari di un Consolato Generale o di un Consolato possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle città, nei porti e nelle località della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza. I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.
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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-6