Convenzione›Titolo III
Art. 21
30 / 78In vigore dal 28 giu 1962
I Consoli possono inoltre:
1) iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini;
2) rilasciare a questi ultimi passaporti, lasciapassare e altri documenti personali;
3) vistare i passaporti o i documenti di viaggio di chiunque
desideri recarsi nel territorio dello Stato inviante;
4) effettuare tutte le operazioni relative al servizio militare nei confronti dei cittadini dello Stato inviante;
5) ricevere qualsiasi dichiarazione o stilare qualsiasi atto,
legalizzare o autenticare firme, vistare, certificare o tradurre documenti quando tali atti e formalità sono richiesti dalle leggi o da istruzioni dello Stato inviante 6) tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorità dello Stato inviante; tali traduzioni avranno, nello Stato di residenza, la medesima forza e validità che avrebbero se fossero eseguite da traduttori giurati del Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-c-21