Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 28 giu 1962
Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà previo consenso dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle città, porti e località dell'altra Parte. I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a se stanti, dipendono, in conformità con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato. La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.
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