Art. 24
AccordoTitolo QUARTO

Art. 24

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In vigore dal 28 giu 1962
La Commissione mista prevista dal precedente si riunirà, alternativamente nelle capitali dei due Paesi, ogni qualvolta una delle Parti contraenti ne faccia richiesta. La Commissione mista beneficerà della collaborazione delle Autorità competenti dei due Paesi e sottoporrà ai due Governi raccomandazioni sulle questioni da essa esaminate. Il Segretariato permanente della Commissione mista, con sede a Mogadiscio, avrà il compito di assicurare il necessario carattere di continuità, ai lavori della Commissione e, in particolare, la elaborazione, la messa a punto ed il coordinamento dei progetti di sviluppo economico e tecnico che verranno eseguiti in virtù delle facilitazioni concordate nel presente Accordo.
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