Art. 23
AccordoTitolo QUARTO

Art. 23

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In vigore dal 28 giu 1962
Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerciali e di facilitare la collaborazione economica e tecnica, sarà costituita una Commissione mista composta dai rappresentanti dei due Governi, assistiti eventualmente da esperti. Un Segretariato permanente di detta Commissione verrà istituito a Mogadiscio.
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