Art. 2
AccordoTitolo QUARTO

Art. 2

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In vigore dal 28 giu 1962
1. Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei stabiliti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione, per quanto ad essa non abbia ancora aderito la Somalia, avranno vigore nella forma attuale fra le Parti contraenti come se fossero parti integranti del presente Accordo e per la durata di questo. 2. Nel caso che vengano apportate alla predetta Convenzione modifiche a cui l'Italia aderisca, il Governo italiano sottoporrà le modifiche stesse al Governo somalo per stabilire di comune intesa la loro applicazione ai rapporti regolati dal presente Accordo.
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