Accordo›Titolo SECONDO
Art. 10
52 / 78In vigore dal 28 giu 1962
Il periodo di 2 anni di cui all' potrà essere ridotto a 18 mesi qualora intervenga una intesa tra i due Governi entro il quindicesimo mese a decorrere dalla entrata vigore del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-10