Accordo›Titolo PRIMO
Art. 1
43 / 78In vigore dal 28 giu 1962
Accordo commerciale di pagamento e di collaborazione economica e tecnica tra l'Italia e la Somalia
Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal desiderio di rafforzare gli stretti legami di amicizia che uniscono i due Paesi e di sviluppare le loro relazioni economiche, nel rispetto dei reciproci interessi;
tenuti presenti i principi ai quali si ispira il Trattato di
Amicizia, firmato in data odierna,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare in ogni modo lo
sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di importazione e di esportazione.
A tal fine le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad
accordare ogni facilitazione sia all'esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-02-01;367#art-a-1