Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1 luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1 luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei. 80 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 Trattato di amicizia fra l'Italia e la Somalia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed Art. 2 Articolo 2 Le Alte Parti contraenti, ispirandosi ai principi stabiliti dallo Statuto delle Art. 3 Articolo 3 Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà presso l'altra Parte una propria Art. 4 Articolo 4 Allo scopo di garantire in modo permanente la reciproca collaborazione sul pian Art. 5 Articolo 5 Al cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio dell'altro prote Art. 6 Articolo 6 Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno stesso dell Convenzione
Art. 34 Articolo 34 Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo al Art. 35 Articolo 35 Qualora sorga fra le Alte Parti contraenti una divergenza relativa all'interpr Art. 36 Articolo 36 La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratific titolo I DEFINIZIONI - ISTITUZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI
Art. 1 Convenzione consolare tra l'Italia e la Somalia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed Art. 2 Articolo 2 Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà previo consenso dello Stato di Art. 3 Articolo 3 Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà Art. 4 Articolo 4 I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di Art. 5 Articolo 5 I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente "ad i Art. 6 Articolo 6 I funzionari consolavi titolari di un Consolato Generale o di un Consolato poss Art. 7 Articolo 7 I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle Autorità local titolo II PREROGATIVE ED IMMUNITA'
Art. 8 Articolo 8 Le alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza delle condizion Art. 9 Articolo 9 I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono collocare, all' Art. 10 Articolo 10 Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inv Art. 11 Articolo 11 La polizia e le altre Autorità dello Stato di residenza non possono accedere n Art. 12 Articolo 12 I funzionari consolari godono dell'immunità personale per cui non possono esse Art. 13 Articolo 13 I funzionari consolari non sono tenuti a comparire come testimoni davanti ai t Art. 14 Articolo 14 I funzionari consolari, i loro coniugi ed i loro figli minori con loro residen Art. 15 Articolo 15 Gli stipendi, le remunerazioni, i salari e gli emolumenti analoghi corrisposti Art. 16 Articolo 16 Lo Stato, inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello Stato di resi Art. 17 Articolo 17 I funzionari consolari, i Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolar titolo III ATTRIBUZIONI CONSOLARI
Art. 18 Articolo 18 Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti c Art. 19 Articolo 19 Le Autorità competenti sono tenute ad informare, appena possibile, i Consoli, Art. 20 Articolo 20 I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e dalle istr Art. 21 Articolo 21 I Consoli possono inoltre: 1) iscrivere nei registri dei nazionali i propri ci Art. 22 Articolo 22 Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di Art. 23 Articolo 23 I Consoli possono anche: 1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inv Art. 24 Articolo 24 Oltre le funzioni specificamente indicate nella presente Convenzione i Consoli titolo IV SUCCESSIONI
Art. 25 Articolo 25 In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti nel territ Art. 26 Articolo 26 Tolti i sigilli, il Console, dopo aver compilato l'inventario, può, se gli ere Art. 27 Articolo 27 Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel territorio de Art. 28 Articolo 28 Solo al Console spetta di redigere gli atti di inventario e compiere le altre titolo V NAVIGAZIONE
Art. 29 Articolo 29 Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto de Art. 30 Articolo 30 Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della dis Art. 31 Articolo 31 In conformità con gli usi internazionali, le Autorità dello Stato di residenza Art. 32 Articolo 32 Il Console può, in conformità con le disposizioni in vigore nello Stato invian Art. 33 Articolo 33 Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia s Accordo
titolo PRIMO SCAMBI COMMERCIALI
Art. 1 Accordo commerciale di pagamento e di collaborazione economica e tecnica tra l'Italia e la Art. 2 Articolo 2 Ciascuna Parte contraente si impegna ad ammettere l'importazione nel proprio te Art. 3 Articolo 3 Ciascuna Parte contraente consentirà ai propri esportatori ed importatori di ne Art. 4 Articolo 4 Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione pi Art. 5 Articolo 5 Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno: 1) ai vantaggi pa Art. 6 Articolo 6 Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo allo svilup Art. 7 Articolo 7 Qualora, le disposizioni del presente Accordo e quelle contenute negli atti ist titolo SECONDO REGIME DEI PAGAMENTI
Art. 8 Articolo 8 Le Parti contraenti si impegnano a conservare per un periodo di 2 anni, a parti Art. 9 Articolo 9 Decaduto il sistema di compensazione generale previsto dall'art. 8, i pagamenti Art. 10 Articolo 10 Il periodo di 2 anni di cui all'art. 8 potrà essere ridotto a 18 mesi qualora Art. 11 Articolo 11 Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensa Art. 12 Articolo 12 I pagamenti oggetto del presente Accordo sono quelli di cui all'elenco annesso titolo TERZO COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA
Art. 13 Articolo 13 Il Governo italiano, desideroso di contribuire allo sviluppo economico della S Art. 14 Articolo 14 Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo, il Gover Art. 15 Articolo 15 L'assistenza tecnica di cui all'articolo 14, lettera a), potrà realizzarsi med Art. 16 Articolo 16 Il Governo italiano favorirà l'investimento di capitali italiani in Somalia, c Art. 17 Articolo 17 Allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per gli investimenti di capi Art. 18 Articolo 18 Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione tecnico-finanziar Art. 19 Articolo 19 Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilità dell'economia nazionale, è Art. 20 Articolo 20 Le facilitazioni previste dall'articolo 19 del presente Accordo potranno esser Art. 21 Articolo 21 L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo somalo, da Art. 22 Articolo 22 Nello spirito di collaborazione, che è alla base del presente Accordo, ciascun titolo QUARTO DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 Articolo 23 Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerc Art. 24 Articolo 24 La Commissione mista prevista dal precedente articolo 23 si riunirà, alternati Art. 25 Articolo 25 Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione d Art. 26 Articolo 26 Il presente Accordo verrà sottoposto a ratifica. Le Parti contraenti convengon Art. 1 Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Somalia Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMA Art. 2 Articolo 2 1. Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei stabiliti dal presente Art. 3 Articolo 3 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Art. 4 Articolo 4 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Art. 5 Articolo 5 1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni norm Art. 6 Articolo 6 1. Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese di entrambe le Parti contr Art. 7 Articolo 7 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in m Art. 8 Articolo 8 1. Nell'eventualità che sorga una controversia tra le Parti contraenti, relativ Art. 9 Articolo 9 1. Se una delle Parti contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del Art. 10 Articolo 10 Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360