Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1961, n. 1284, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Benevento e nel comune di Atripalda in provincia di Avellino. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addì 30 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - GONELLA - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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