Art. 9 · LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Art. 9

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è iscritta, nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi. I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti Istituti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.
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