Art. 4 · LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Art. 4

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
In aggiunta agli stanziamenti inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1961-62 per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000.
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