Art. 3 · LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Art. 3

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 7 set 1988
Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, nei Comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall' della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sotto forma di edifici e di elementi modulari, sono aumentati di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei Comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra popolazione scolastica e aule occorrenti, nonchè della situazione finanziaria dei Comuni. Gli edifici passano in proprietà dei Comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. I decreti di erogazione degli stanziamenti sono adottati con decreto del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici. Le gare di appalto concorso per le costruzioni previste dal presente articolo saranno giudicate da una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e composta dal presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal direttore generale per la edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dai direttore generale dell'istruzione elementare dal direttore generale della istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale. Per gli studi di programmazione e di razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di 100 milioni a favore della Direzione generale dell'edilizia e dell'arredamento scolastico, esistente presso il Ministero della pubblica istruzione. Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal primo comma sarà destinato ai Comuni ricadenti nei territori indicati dall' della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.(1)(3)
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