Art. 16 · LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Art. 16

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.
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