Art. 14 · LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Art. 14

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

In vigore dal 27 feb 1962
Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle scuole e degli istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, è autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.
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