Art. 11
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17
In vigore dal 27 feb 1962
Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da località, frazioni o Comuni viciniori, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.
I Comuni e le Province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.
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