Art. 2
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16
In vigore dal 18 apr 1963
Il primo e il secondo comma dell' della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
"Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.
Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda, di lire 1.700.000, pari al coefficiente 380, se compresi in una terna, di concorsi a cattedre universitarie se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale anni lorda, di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-26;16#art-2