Art. 19
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16
In vigore dal 27 feb 1962
Gli assistenti volontari che, alla data del 31 ottobre 1961, risultino presso ciascuna, cattedra in eccedenza rispetto al contingente fissato dal precedente , rimangono in servizio, alle condizioni previste dalle vigenti norme, fino al riassorbimento con le prime vacanze presso la cattedra stessa.
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