Art. 17
LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16
In vigore dal 27 feb 1962
Agli assistenti non di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e dell'Università di Camerino, inquadrati, come dipendenti statali non di ruolo, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1957, n. 1210, e 13 marzo 1958, n. 254, compete, dalla data di applicazione delle leggi medesime, un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento attribuito a norma delle citate leggi e quello spettante all'assistente incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e della presente legge.
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