Art. 16 · LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

Art. 16

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

In vigore dal 27 feb 1962
I contributi dovuti dallo Stato per ogni esercizio finanziario alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell' della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono elevati alla misura complessiva di lire 800 milioni. Per l'esercizio finanziario 1961-62, la misura complessiva dei contributi è fissata in lire 700 milioni.
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