Art. 9
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12
In vigore dal 24 feb 1962
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonchè con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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