Art. 8
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12
In vigore dal 24 feb 1962
Il beneficio dipendente dall'applicazione dell' della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.
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