Art. 7
LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12
In vigore dal 24 feb 1962
Il capitale spettante alle vedove a mente dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato - a decorrere dal 1 gennaio 1962 sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1 luglio 1963.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-25;12#art-7