Art. 2 · LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12

Art. 2

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12

In vigore dal 24 feb 1962
L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso: L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963. Il limite di età previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto al 60° anno.
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