Art. 1 · LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12

Art. 1

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 12

In vigore dal 24 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso: L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962: L. 40.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 60.000 annue dal 1° luglio 1963. Ai genitori collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso: L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962; L. 24.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 36.000 annue dal 1° luglio 1963. Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella I annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella O, annessa alla legge stessa, è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso: L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 15.000 annue dal 1° luglio 1963.
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