Art. 1
LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1
In vigore dal 3 feb 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale)
Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma i Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano, costituiti ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491. Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta; gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.
Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-01-09;1#art-1