Art. 6
LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443
In vigore dal 2 feb 1962
A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente , le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall' della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall' della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.
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