Art. 2 · LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443

Art. 2

LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443

In vigore dal 2 feb 1962
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, prevista al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, sino a tutto il periodo di paga anteriore alla data del 31 dicembre 1961. L'istituito nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare all'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a titolo di anticipazione - senza oneri di interessi - la somma di lire 35 miliardi, che sarà recuperata mediante trattenuta operata dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale sui proventi di spettanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, realizzati mediante la applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì tenuto a versare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali la somma di lire 863.399.127, costituente l'onere sostenuto dal 1 novembre 1965 al 31 agosto 1960 per l'assistenza di malattia ai pensionati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Al pagamento della somma anzidetta Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà coi proventi realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.
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