Art. 6 · LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

Art. 6

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

In vigore dal 15 feb 1962
La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI - ZACCAGNINI - RUMOR - JERVOLINO - COLOMBO - SCELBA - ANDREOTTI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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