Art. 14
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1336
In vigore dal 1 gen 1962
Personale a contratto quinquennale
Il rapporto d'impiego contrattuale dei collocatori the non sono inquadrati nel ruolo dei collocatori nonchè dei corrispondenti immessi nella qualifica a contratto di collocatore di terza classe ai sensi del precedente articolo 11 resta disciplinato dalla legge 16 maggio 1956, n. 562, ed al relativo onere di spesa si provvederà ai sensi del successivo .
Le attribuzioni della Commissione di cui all' della legge 16 maggio 1956, n. 562, sono assunte dai corrispondenti organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.
In corrispondenza delle unità mantenute in servizio a norma del primo comma del presente articolo, e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altrettanti posti nella dotazione organica delle qualifiche di collocatore di 1ª e 2ª classe del ruolo dei collocatori.
Storico versioni
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