Art. 12
LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1336
In vigore dal 1 gen 1962
Assolvimento degli obblighi militari
Le norme del precedente articolo sono estese a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando sarà diventato efficace il decreto ministeriale d'inquadramento, siano cessati o cessino dall'incarico di corrispondenti, per l'assolvimento di obblighi militari, purchè ne facciano richiesta nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di quindici giorni dalla data della chiamata alle armi.
Storico versioni
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