Art. 6 · LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1427

Art. 6

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1427

In vigore dal 31 gen 1962
Alla spesa derivante dall'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante la riduzione di 15 milioni della autorizzazione di spesa pluriennale di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, applicando tale riduzione alla quota relativa al suddetto esercizio finanziario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - TRABUCCHI - RUMOR - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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