Art. 43 · LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

Art. 43

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 25 nov 1973
Norme in materia di trattamento economico Al personale della Corte dei conti, escluso quello di magistratura, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza alla data medesima.
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