Art. 3
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345
In vigore dal 17 gen 1962
Istituzione della II Sezione giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica.
La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.
È istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.
I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.
Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.
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