Art. 29 · LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

Art. 29

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496. I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera, è inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianità di qualifica.
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