Art. 27
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345
In vigore dal 17 gen 1962
Disposizioni sul ruolo transitorio di revisione
Il personale di cui al precedente articolo, che non si sia avvalso delle facoltà ivi contemplata o che non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, è inquadrato nelle qualifiche della carriera di segreteria e di revisione, giusta la corrispondenza appresso indicata, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera e itercalandosi secondo l'anzianità di qualifica con gli impiegati che verranno inquadrati nelle qualifiche stesse ai sensi del successivo articolo 32.
Qualifiche del ruolo transitorio Qualifiche della carriera
di revisione direttiva
- -
Ispettore capo di revisione Direttore capo di segrete
ria o direttore capo di
revisione:
Direttore di revisione Direttore di segreteria di
prima classe o direttore
di revisione di prima
classe;
Direttore di sezione Direttore di segreteria di
seconda classe o diretto
re di revisione di seconda
classe;
Segretario capo Vice Direttore di segrete
ria o vice direttore di
revisione.
Alle variazioni di organico da apportare alla tabella D allegata alla presente legge in relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, si provvede, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345#art-27