Art. 22 · LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

Art. 22

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Norme per lo svolgimento delle carriere non di magistratura. Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
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