Art. 20 · LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

Art. 20

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Consigli di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione per gli impiegati della Corte dei conti appartenenti alla carriera di segreteria e di revisione e a quella esecutiva è composto a norma dell' del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una delle anzidette carriere, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso. Il Consiglio di amministrazione previsto dal precedente comma esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale del ruolo transitorio di revisione di cui all' del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, e successive modificazioni, del ruolo aggiunto della carriera direttiva, nonchè del personale di dattilografia. Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso. I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte. Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta: a parità di voti prevale quello del presidente.
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