Art. 10 · LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

Art. 10

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 9 ago 1984
Ordinamento del personale di magistratura. I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in: presidente; presidenti di Sezione e procuratore generale; consiglieri e vice procuratori generali; primi referendari; referendari. (1a) Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte. Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di vice referendario. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza. (1a)
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