Art. 6
LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307
In vigore dal 7 gen 1962
I consiglieri di 1ª e di 2ª classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 730, sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, rispettivamente quattro anni e sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
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