Art. 1 · LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1346

Art. 1

LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1346

In vigore dal 18 gen 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è estesa alla imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta. L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta. L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonchè sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.
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