Art. 8 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 8

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.
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