Art. 8
LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264
In vigore dal 27 dic 1961
Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati
Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264#art-8