Art. 5 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 5

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Personale di carriera esecutiva Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi che rivestono le qualifiche di applicato tecnico di prima e di seconda classe e di applicato tecnico aggiunto disimpegnano le mansioni di operatori di meccanografia e fotoriproduzione; quelli che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e di seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia. Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, sono riservati: il decimo dei posti per il conferimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto; i tre decimi dei posti per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per il conseguimento della qualifica di applicato tecnico aggiunto, oltre alle prove di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli aspiranti debbono superare apposita prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, indicata nel bando di concorso.
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