Art. 4 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 4

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi Ferme restando le norme di cui all'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneità. Il numero dei posti da conferire nell'uno e all'altro ruolo, è distintamente indicato nel bando di concorso. Salvo il disposto del successivo il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.
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