Art. 35 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 35

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche L' della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. La dotazione annuale prevista dall' della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.
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