Art. 32 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 32

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente , può essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.
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