Art. 31 · LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Art. 31

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

In vigore dal 27 dic 1961
Assorbimento dei posti aggiunti di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 Gli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero della pubblica istruzione, ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, sono collocati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui alle tabelle G, H, I, allegate alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera. In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati per ciascuna qualifica di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche corrispondenti dei posti aggiunti di cui al precedente comma.
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